Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Archeologia delle province romane; Epigrafia greca; Epigrafia latina; Storia degli studi classici; Topografia dell'Italia antica; Fonetica; Letteratura delle tradizioni popolari; Lingua e letteratura rumena; Storia dell'arte contemporanea; Storia del cinema; Storia della critica d'arte; Storia dell'urbanistica e dell'architettura; Storia della scienza e della tecnica: Storia delle dottrine politiche; Storia del diritto italiano; Storia delle istituzioni politiche e sociali; Storia della navigazione; Storia della storiografia; Storia dell'Africa nera; Storia dei Paesi del vicino oriente; Storia dell'India e dell'estremo oriente; Storia dell'Africa islamica; Storia del nord-America; Storia del sud-America; Storia del cristianesimo. Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della filosofia antica; Storia della filosofia medioevale; Filosofia della storia; Filosofia delle religioni; Filosofia del linguaggio; Filosofia del diritto; Logica; Storia della filosofia morale; Filosofia della politica; Antropologia culturale. Nello stesso articolo l'insegnamento di antropologia è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 110. - CARUSO
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