Art. 6
In vigore dal 25 nov 1972
Le disposizioni contenute nei precedenti hanno effetto dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - GAVA -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 2. - CARUSO.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;627#art-6