Art. 5
In vigore dal 25 nov 1972
Alla gestione dei fondi occorrenti ai provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna, nonché al Magistrato per il Po in Parma ed al Magistrato alle acque di Venezia per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;627#art-5