Art. 35

Abrogato

Data di entrata in vigore

In vigore dal 6 mag 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1972 LEONE ANDREOTTI - GASPARI - RUMOR - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addì 6 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 122. - CARUSO

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-23;749#art-35

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