Art. 35
Abrogato35 / 36Data di entrata in vigore
In vigore dal 6 mag 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI - RUMOR
- COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addì 6 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 122. - CARUSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-23;749#art-35