Art. 2
In vigore dal 11 nov 1972
L'onere derivante dalla rivalutazione delle pensioni, nel senso indicato dal precedente articolo, sarà fronteggiato con l'avanzo patrimoniale del fondo di previdenza del personale di volo, esistente alla data del 31 dicembre 1971.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1972
LEONE
DONAT-CATTIN - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 124. - CARUSO.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-23;621#art-2