Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 nov 1972
L'onere derivante dalla rivalutazione delle pensioni, nel senso indicato dal precedente articolo, sarà fronteggiato con l'avanzo patrimoniale del fondo di previdenza del personale di volo, esistente alla data del 31 dicembre 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1972 LEONE DONAT-CATTIN - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 124. - CARUSO.
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