Art. 1

In vigore dal 31 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'interno, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Articolo unico Il secondo e il terzo comma dell' del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono sostituiti dai seguenti commi: "Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, può essere consentita dalla autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento. Può essere altresì consentito dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente. Per detti locali deve essere anche stabilita l'entità delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalità". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1972 LEONE ANDREOTTI VALSECCHI - GONELLA - RUMOR - NATALI - GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 75 - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-23;1066#art-1

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