Art. 3
In vigore dal 27 ott 1972
I posti di assistenti di ruolo, istituiti ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in seguito all'approvazione delle suddette convenzioni sono portati da 14 a 34, e potranno inoltre essere conferiti n. 17 incarichi di insegnamenti elevabili fino a 22 in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1972
LEONE
MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 57. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;563#art-3