Art. 2

In vigore dal 27 ott 1972
Le suddette convenzioni stipulate in data 9 dicembre 1970, 24 aprile 1971 e 17 maggio 1972 (concernenti la modifica degli della convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968) sono approvate e rese esecutive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;563#art-2

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