Art. 3

In vigore dal 1 gen 1973
Per effetto di quanto previsto nei precedenti articoli, le dogane della Repubblica sono quelle risultanti nella allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze. Nella stessa tabella sono altresì stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-12;424#art-3

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