Art. 1
In vigore dal 1 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29;
Visto in particolare il primo comma dell'art. 13 del predetto decreto;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonché le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1090 e 23 aprile l963, n. 694, che hanno recato modifiche alla tabella A allegata al citato regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484;
Ritenuta la necessità di attuare una ristrutturazione degli uffici doganali più rispondente alle moderne esigenze degli scambi commerciali con l'estero e dei trasporti internazionali;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Sono soppresse le seguenti dogane:
Bizzarone - Bosa - Camogli - Campo nell'Elba - Canneto Lipari - Carloforte - Castellammare del Golfo - Castiglione della Pescaia - Cervia - Chiavari - Clivio - Fano - Favignana - Forte dei Marmi - Giardini - Giglio - La Caletta di Siniscola - Lanzo d'Intelvi - Lavagna - Limone Piemonte - Maratea - Marciano Marina - Marina di Ragusa - Marzamemi - Molaretto Cenisio - Orosei - Passo di Foscagno - Patti Marina - Piano di Sorrento - Ponza - Porto Azzurro - Rio Marina - Riva Trigoso - Rodero - Rodi Garganico - Ronago - Santo Stefano di Camastra - Scoglitti - Senigallia - Terracina - Vada - Villa San Giovanni.
Gli atti di ufficio di ciascuna delle dogane soppresse debbono essere concentrati presso la dogana che risulterà competente per territorio, la quale, dopo averli presi in carico, provvederà all'ulteriore trattazione delle pratiche non definite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-12;424#art-1