Art. 1
In vigore dal 25 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
L'art. 11, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è integrato con il seguente comma:
Gli insegnamenti a scelta del piano di studi di ciascun indirizzo potranno essere individuati dalla facoltà fra quelli obbligatori in un altro indirizzo ovvero nel seguente elenco:
Contabilità nazionale;
Demografia;
Diritto amministrativo internazionale;
Diritto canonico;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Diritto dell'economia;
Diritto degli enti locali;
Diritto finanziario;
Diritto internazionale del lavoro;
Diritto internazionale privato;
Diritto del lavoro;
Diritto parlamentare;
Diritto pubblico comparato;
Diritto regionale;
Diritto degli scambi internazionali;
Diritto tributario;
Dottrina dello Stato;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia, e politica monetaria;
Economia dei trasporti;
Economia urbanistica;
Etnologia;
Geografia economica;
Geografia politica;
Logica;
Matematica generale;
Matematica per le scienze sociali;
Metodologia della ricerca storica;
Organizzazione e amministrazione delle grandi aziende pubbliche e private;
Organizzazione economica internazionale;
Pedagogia;
Pianificazione e organizzazione territoriale;
Politica economica e finanziaria;
Politica internazionale;
Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Programmazione economica;
Psicologia;
Psicologia sociale;
Ricerca operativa;
Scienza dell'amministrazione;
Sistema e controllo della spesa pubblica;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia delle comunità locali;
Sociologia del diritto;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia della famiglia;
Sociologia del lavoro e dell'industria;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia rurale;
Sociologia urbana;
Statistica per la ricerca economica;
Statistica per la ricerca sociale;
Storia antica;
Storia dei concordati;
Storia delle costituzioni;
Storia del diritto internazionale;
Storia del diritto italiano;
Storia delle dottrine economiche;
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
Storia del giornalismo;
Storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
Storia ed istituzioni del mondo musulmano;
Storia ed istituzioni dei paesi dell'Africa nera;
Storia ed istituzioni dell'America latina;
Storia ed istituzioni dei paesi asiatici;
Storia delle istituzioni economiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia medioevale;
Storia del movimento sindacale;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia della storiografia;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
Teoria generale del diritto;
Teoria delle organizzazioni complesse.
Art. 14: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:
Storia del giornalismo.
Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Istituzioni di filosofia;
Biologia generale.
Art. 16: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono aggiunti i seguenti:
Lingua e letteratura cecoslovacca;
Lingua e letteratura bulgara.
Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Geografia fisica;
Ecologia.
Art. 21: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
Chimica lattiero-casearia;
Chimica agraria vegetale;
Colture foraggere;
Tecnologia lattiero-casearia;
Principi economici della produzione agricola;
Politica agraria della C.E.E.;
Enzimologia;
Tecnologie chimiche-agrarie degli antiparassitari;
Parassitologia animale e difesa degli alimenti;
Zoologia agraria;
Valutazione zootecnica degli alimenti.
Il secondo comma dell'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 956, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato a trentasei per i tre anni di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 78. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-07;407#art-1