Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso. L'art. 11, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è integrato con il seguente comma: Gli insegnamenti a scelta del piano di studi di ciascun indirizzo potranno essere individuati dalla facoltà fra quelli obbligatori in un altro indirizzo ovvero nel seguente elenco: Contabilità nazionale; Demografia; Diritto amministrativo internazionale; Diritto canonico; Diritto delle Comunità europee; Diritto diplomatico e consolare; Diritto ecclesiastico italiano e comparato; Diritto dell'economia; Diritto degli enti locali; Diritto finanziario; Diritto internazionale del lavoro; Diritto internazionale privato; Diritto del lavoro; Diritto parlamentare; Diritto pubblico comparato; Diritto regionale; Diritto degli scambi internazionali; Diritto tributario; Dottrina dello Stato; Econometria; Economia aziendale; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia, e politica monetaria; Economia dei trasporti; Economia urbanistica; Etnologia; Geografia economica; Geografia politica; Logica; Matematica generale; Matematica per le scienze sociali; Metodologia della ricerca storica; Organizzazione e amministrazione delle grandi aziende pubbliche e private; Organizzazione economica internazionale; Pedagogia; Pianificazione e organizzazione territoriale; Politica economica e finanziaria; Politica internazionale; Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche; Programmazione economica; Psicologia; Psicologia sociale; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Sistema e controllo della spesa pubblica; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia delle comunità locali; Sociologia del diritto; Sociologia dell'educazione; Sociologia della famiglia; Sociologia del lavoro e dell'industria; Sociologia politica; Sociologia religiosa; Sociologia rurale; Sociologia urbana; Statistica per la ricerca economica; Statistica per la ricerca sociale; Storia antica; Storia dei concordati; Storia delle costituzioni; Storia del diritto internazionale; Storia del diritto italiano; Storia delle dottrine economiche; Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione; Storia del giornalismo; Storia ed istituzioni dell'Europa orientale; Storia ed istituzioni del mondo musulmano; Storia ed istituzioni dei paesi dell'Africa nera; Storia ed istituzioni dell'America latina; Storia ed istituzioni dei paesi asiatici; Storia delle istituzioni economiche; Storia delle istituzioni religiose; Storia medioevale; Storia del movimento sindacale; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia degli Stati Uniti d'America; Storia della storiografia; Storia dei trattati e politica internazionale; Tecnica del commercio internazionale; Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi; Teoria generale del diritto; Teoria delle organizzazioni complesse. Art. 14: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente: Storia del giornalismo. Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Istituzioni di filosofia; Biologia generale. Art. 16: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono aggiunti i seguenti: Lingua e letteratura cecoslovacca; Lingua e letteratura bulgara. Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Geografia fisica; Ecologia. Art. 21: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: Chimica lattiero-casearia; Chimica agraria vegetale; Colture foraggere; Tecnologia lattiero-casearia; Principi economici della produzione agricola; Politica agraria della C.E.E.; Enzimologia; Tecnologie chimiche-agrarie degli antiparassitari; Parassitologia animale e difesa degli alimenti; Zoologia agraria; Valutazione zootecnica degli alimenti. Il secondo comma dell'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 956, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato a trentasei per i tre anni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 78. - CARUSO
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