Art. 4
In vigore dal 2 gen 1973
Il presente decreto entra in vigore una volta entrato in vigore, e trenta giorni dopo, il decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - MORO - RUMOR - COLOMBO - PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 2. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-05;775#art-4