Art. 1
In vigore dal 2 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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La tabella 2 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al ruolo organico del personale della carriera diplomatica è sostituita dalla seguente, ferma restando la nota I alla tabella stessa:
Grado Organico
Ambasciatore............................................. 18 Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª
classe................................................... 50 Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª
classe................................................... 80 Consigliere di ambasciata............................... 160 Consigliere di legazione................................ 223 |
Primo segretario di legazione........................... > 530
Segretario di legazione.................................|
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-05;775#art-1