Art. 2
In vigore dal 14 lug 1972
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - COLOMBO - PELLA TAVIANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 4. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-05;315#art-2