Art. 1

In vigore dal 14 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni; Sentite le regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo statale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate. In caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre i necessari atti sostitutivi. Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, è stato effettuato contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.
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