Art. 5
In vigore dal 15 lug 1972
Le autorità accademiche stabiliranno i criteri di massima per la ripartizione degli studenti tra la prima e la seconda facoltà di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 115. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-22;252#art-5