Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 lug 1972
Le autorità accademiche stabiliranno i criteri di massima per la ripartizione degli studenti tra la prima e la seconda facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 115. - CARUSO
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