Art. 5

In vigore dal 5 ott 1972
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1972 LEONE MISASI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 29. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-11;527#art-5

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