Art. 1

In vigore dal 5 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 29 dicembre 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica odontoiatrica" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
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