Art. 1

In vigore dal 13 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1972 LEONE ANDREOTTI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 34. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-03;212#art-1

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