Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1972
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 34. - CARUSO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-03;212#art-1