Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Capo III
Art. 42
In vigore dal 8 mar 1973
Alla fine di ogni trimestre dell'esercizio, od anche prima, qualora l'Azienda ne ravvisi la convenienza, i fondi dei quali non sia previsto l'impiego nel trimestre successivo, debbono essere investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o depositati in conto corrente fruttifero presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-42