Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziariaCapo III

Art. 39

In vigore dal 8 mar 1973
Alla liquidazione delle spese provvede il presidente, previo parere di benestare nelle fatture o altri simili atti del capo dell'ufficio amministrativo o tecnico competente. L'ordinazione ha luogo mediante mandato di pagamento firmato dal direttore, dal capo del servizio amministrativo e dal presidente. Il mandato deve indicare, fra l'altro, il capitolo e l'articolo del bilancio al quale va imputata la spesa e se essa fa carico al conto dei residui, ciò deve essere fatto risultare. Il mandato deve essere intestato al nome dei creditori con indicazione che è pagabile con quietanza di essi o del loro procuratore responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-39

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