Art. 2
In vigore dal 13 giu 1972
Il primo comma dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:
"La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di procuratore aggiunto dello Stato è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da due vice avvocati dello Stato, da un magistrato della Corte di appello di Roma, designato dal presidente, e da un avvocato designato dal presidente del Consiglio nazionale forense".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-31;211#art-2