Art. 2

In vigore dal 13 giu 1972
Il primo comma dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente: "La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di procuratore aggiunto dello Stato è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da due vice avvocati dello Stato, da un magistrato della Corte di appello di Roma, designato dal presidente, e da un avvocato designato dal presidente del Consiglio nazionale forense".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-31;211#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo