Art. 1
In vigore dal 13 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
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Il primo comma dell'art. 15 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:
"La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato dello Stato è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un magistrato della Corte di cassazione, designate dal primo presidente, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, designate dal presidente del Consiglio nazionale forense, e da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal rettore".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-31;211#art-1