Art. 1

In vigore dal 13 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 75 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 25-26 gennaio 1972, comunicata in data 26 gennaio 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1972, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: È indetto referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1972. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1972 LEONE ANDREOTTI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/02/1972, n. 55 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-27;17#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo