Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 25-26 gennaio 1972, comunicata in data 26 gennaio 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1972, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
È indetto referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1972.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1972
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/02/1972, n. 55 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-27;17#art-1