Art. 4
In vigore dal 5 set 1972
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972
LEONE
MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 115. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-28;445#art-4