Art. 4

In vigore dal 5 set 1972
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972 LEONE MISASI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 115. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-28;445#art-4

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