Art. 1

In vigore dal 5 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano il 15 aprile 1971, per il finanziamento, rispettivamente, di un posto di assistente ordinario presso le cattedre di "Auxologia" e di "Pedagogia" della facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-28;445#art-1

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