Art. 9

In vigore dal 3 feb 1972
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.
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