Art. 4
In vigore dal 3 feb 1972
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;9#art-4