Art. 20

In vigore dal 20 feb 1972
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali: a) spese di natura operativa correnti: venti per cento; b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento; c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento; d) spese di funzionamento: venti per cento. Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 7.695,8, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121. All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
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