Art. 19
In vigore dal 2 mar 1972
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.
Note all'articolo
- Si riporta in nota il testo del capitolo 1628, del presente articolo a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 02/03/1972, n.59 "per la pesca e ((l'acquicultura)) del Trasimeno". La suddetta modifica entra in vigore il 2/3/1972.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;11#art-19