Art. 18
In vigore dal 15 feb 1972
Le riduzioni da apportare, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato dal fondo comune indicato nell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse, ad eccezione delle riduzioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui sopra alla lettera b), le quali, in conseguenza della decorrenza dal 1 luglio 1972 stabilita dal primo comma dell' del presente decreto, saranno effettuate nella misura della metà.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-18