Titolo I
Art. 4
In vigore dal 20 gen 1972
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia di cui all' del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano parimenti ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine alle casse scolastiche delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dalla assistenza scolastica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;3#art-4