Titolo I
Art. 3
In vigore dal 20 gen 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente , ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;3#art-3