Art. 6

In vigore dal 16 gen 1972
Fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine: all'Ente italiano della moda di Torino; all'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie (ENAPI); agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;2#art-6

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