Art. 6
In vigore dal 16 gen 1972
Fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine:
all'Ente italiano della moda di Torino;
all'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie (ENAPI);
agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;2#art-6