Art. 3
In vigore dal 16 gen 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui ai precedenti , ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;2#art-3