Art. 15
In vigore dal 16 gen 1972
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:
Ammontare
dello stanziamento da sopprimere
(milioni di lire)
1) CAPITOLI DA SOPPRIMERE
a) Spese di natura operativa correnti:
1263 - Contributo all'istituto veneto per il lavoro
in Venezia (legge 28 maggio 1959, n. 371).. 15.
b) Spese di natura operativa in conto capitale:
5131 - Sussidi e premi diretti a promuovere o sostenere
iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni
artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei
relativi prodotti................ 1.500.
Ammontare
delle riduzioni
(in milioni di lire)
2) CAPITOLI DA RIDURRE
a) Spese di natura operativa correnti:
1264 - Sussidi o premi diretti a promuovere l'incremento
dell'artigianato e delle piccole industrie e a
favorire la partecipazione a manifestazioni
fieristiche, a mostre e convegni di carattere
artigiano (legge 8 luglio 1950, n. 484).... 20.
b) Spese di personale ed accessorie:
1111 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al
personale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed
obbligatorie).................. 12.7
1113 - Compensi per lavoro straordinario al personale di
ruolo o non di ruolo............... 0.9
1115 - Compensi speciali di cui all' del decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 1.2
1116 - Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni
nel territorio nazionale.............. 0.1
1155 - Spese per l'attuazione di corsi di preparazione,
formazione, aggiornamento e perfezionamento del
personale. Partecipazione alle spese per corsi
indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie 0.1
1181 - Interventi assistenziali a favore del personale in
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro
famiglie..................... 0.5
1511 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al
personale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed
obbligatorie)................... 40.1
1513 - Compensi per lavoro straordinario al personale di
ruolo e non di ruolo................ 2.2
1516 - Indennita e rimborso delle spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale.......... 6.4
1519 - Indennita e rimborso delle spese di trasporto per
trasferimenti.................... 0.1
c) Spese di funzionamento:
1151 - Compensi per speciali incarichi (art. 380 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).......... 0.1
1152 - Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai
membri estranei all'Amministrazione dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - di consigli, comitati e
commissioni nonche per il funzionamento dei servizi
dell'Ufficio legislativo............... 0.3
1156 - Spese postali e telegrafiche......... 0.6
1159 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi
di trasporto..................... 0.2
1531 - Compensi per speciali incarichi conferiti ad esperti
estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi
dell'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 0.1
1534 - Spese per il funzionamento degli Uffici minerari,
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e delle sue Sezioni - Acquisto e riparazione di macchine,
di strumenti scientifici e di mobili - Acquisto di pubbli-
cazioni scientifiche................. 1.7
1540 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di mezzi di trasporto............ 0.8
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;2#art-15