Art. 1
In vigore dal 25 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cochin (India) alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Bombay, è soppressa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-03;37#art-1