Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cochin (India) alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Bombay, è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-03;37#art-1