Art. 4
Titoli
In vigore dal 15 feb 1972
I titoli da valutare ai fini del concorso sono:
a) patente di guida di categoria superiore a quella "C" per uso privato;
b) titoli di istruzione o qualificazione professionale nel campo tecnico-automobilistico (meccanica, ecc.);
c) prolungata attività di guida o lunga attività pratica nel campo automobilistico (meccanica, ecc.) da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati;
d) titolo di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;
e) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.
La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera a); di dieci punti complessivi per la valutazione dei titoli di cui alle lettere b) e c); di quattro punti per i titoli di cui alla lettera d) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1267#art-4