Art. 3
Commissione esaminatrice
In vigore dal 15 feb 1972
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, di un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato e di un ingegnere del Ministero dei trasporti - Ispettorato della motorizzazione civile.
Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per determinate materie.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1267#art-3