Art. 4

In vigore dal 31 dic 1971
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1971 LEONE COLOMBO - FERRARI-AGGRADI - PRETI - NATALI GAVA - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 172. - VALENTINI
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