Art. 2

In vigore dal 31 dic 1971
Le somme messe a disposizione dalla commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, in relazione al regolamento (C.E.E.) n. 729/70 del Consiglio, in data 21 aprile 1970, non impegnate o liquidate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate dalle competenti amministrazioni entro la data del 31 dicembre al conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-29;1128#art-2

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