Art. 2
In vigore dal 22 mar 1972
Il prefetto della provincia di Alessandria provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1971
SARAGAT
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 50. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-14;1350#art-2