Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 mar 1972
Il prefetto della provincia di Alessandria provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1971 SARAGAT RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 50. - VALENTINI
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